Un altro scacco matto subito dall'amministrazione Tutolo nella vicenda che portò l'ANAC – su segnalazione dei consiglieri di minoranza Giuseppe Bizzarri, Simona Dell'Osso, Fabio Valerio e Sefora Tetta – a chiedere la documentazione al Comune sul tanto chiacchierato rondò in zona 167 nell'ambito del Contratto di Quartiere. Il TAR Lazio ha punito quell'amministrazione dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente di Palazzo Mozzagrugno. Intanto si configurerebbe l'ipotesi di un danno erariale (perché due avvocati e non solo quello che per convenzione seguiva il Comune di Lucera?), senza contare che il caso arriverà sul tavolo dell'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici.
LUCERA – Siamo tornati a intervistare il dott. Ciro Tibello, vicepresidente e consulente tecnico del comitato 167, a seguito della sentenza del TAR Lazio concernente un ricorso promosso dal Comune di Lucera contro l’ANAC (Associazione Nazionale Anti Corruzione) in merito a vicende legate sempre alla 167 e in particolar modo al Contratto di Quartiere e al famoso e tanto contestato rondò.
Avevamo intervistato l’ultima volta Tibello, come si ricorderà, dopo la sentenza della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul ricorso dei cosiddetti cinque punti, proposto dal Comune avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari per quanto concerneva la famosa causa degli indennizzi dei suoli della 167, che il comitato, com’è noto, sta affrontando da anni con merito, visti i risultati, dati anche dal fatto che Tibello grazie alle sue conoscenze tecniche ha permesso allo stesso comitato e in primis al presidente di quest’ultimo Pasquale Bevere di avere un ottimo supporto.
Ebbene, a distanza di poche settimane ci si è trovati a fronteggiare una questione che in un certo senso giaceva nel dimenticatoio e che è spuntata fuori all’improvviso in questi giorni, ovvero l’ordinanza del TAR del Lazio concernente appunto un ricorso avverso l’ANAC, ente che ha sempre vigilato sulle questioni inerenti agli appalti pubblici. La questione riguardava in particolare, come detto, il Contratto di Quartiere per cui furono stanziati 5 milioni di euro e nell’ambito del quale le zone interessate erano Pezza del Lago e Zona 167, anche se non si è mai capito cosa c’entrasse la prima dal momento che poi non è stata interessata da particolari interventi. Abbiamo dunque chiesto a Tibello di commentare questa sentenza che ha dato ragione all’ANAC e che in fin dei conti ha dato ragione anche al comitato, il quale illo tempore aveva già messo in evidenza forti dubbi su quella vicenda. Un caso che ora rischia di approdare presso la Corte dei Conti dal momento che si configurerebbe un danno erariale a seguito dell'esborso di circa 22 mila euro da parte dell'ente comunale. Non solo, perché ora l'intricata questione arriverà sul tavolo dell'autorità di vigilanza sugli appalti pubblici, senza contare che l'ANAC stessa potrebbe anche trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.
Per il vicepresidente del comitato occorreva innanzitutto chiarire bene che ci si trovava di fronte a una sentenza sul ricorso promosso appunto dal Comune di Lucera contro l’ANAC con la deliberazione n. 807 del 2019 (amministrazione Tutolo). Tibello si è poi sentito in dovere di fare una premessa: «In quest’intervista farò i nomi, perché purtroppo quest’amministrazione non ha fatto altro che pubblicare all’albo pretorio numerosi documenti pieni di omissis in quanto si ritiene di rispettare la privacy». Tuttavia proprio la Regione Puglia il 12 agosto di quest’anno ha specificato, rivolgendosi agli enti locali, che nel rapporto tra accesso e riservatezza, nonostante venga riconosciuto un triplice livello di tutela rispetto a dati comuni sensibili e supersensibili, si riteneva che l’accesso dovesse prevalere sull’esigenza di riservatezza. A questo punto il consulente tecnico ha fatto un’altra premessa: «Debbo preliminarmente ringraziare quattro consiglieri comunali, Fabio Valerio, Giuseppe Bizzarri, Simona Dell’Osso e Sefora Tetta, i quali con istanza del 10 aprile 2019 prot. 29550 hanno avanzato all’ANAC una richiesta di audizione durante l’amministrazione Tutolo: noi del comitato infatti non eravamo legittimati a poter chiedere audizione all’ANAC». A Lucera però, come ha continuato a dire Tibello, succede un fatto strano e cioè chi difende i diritti dei cittadini non merita di essere rieletto, anzi deve proprio finire nel dimenticatoio (si ricordi che i suddetti consiglieri all’epoca erano all’opposizione).
Oggi invece ci si trova di fronte alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 10 luglio 2018, ovvero l’atto di indirizzo finalizzato alla delocalizzazione di due lotti del fabbricato di edilizia sperimentale pubblica della piazza di quartiere, e alla successiva delibera n. 1 del 5 febbraio 2019, avente lo stesso oggetto. Queste due delibere, come ha ricordato Tibello, sono state indette grazie alla richiesta specifica del Comitato 167 presieduto da Bevere. Ora il problema consiste nel fatto che se si legge la seconda delibera, si trovano due interventi che era opportuno per Tibello premettere prima di parlare di quella sentenza: quello dell’allora consigliere di maggioranza Giuseppe Pitta, il quale dichiarava che si stava prendendo in giro la gente e che si stava chiedendo quel fantomatico parere all’ANAC, la quale però a suo dire non era legge, bensì Cantone che si era inventato di voler controllare qualcosa o qualcuno, e quello più importante dell’allora presidente del Consiglio Comunale Luca Borrelli, il quale si diceva ignorante in materia, ma allo stesso tempo fu l’unico, a parere di Tibello, a riconoscere che il parere dell’ANAC non era vincolante, fatto, questo, confermato dalla stessa sentenza in questione, la quale diceva sostanzialmente che quella deliberazione non era vincolante. Tuttavia – e questa fu la grande contraddizione – la stessa amministrazione il cui presidente aveva espresso ciò dal 5 febbraio al 30 ottobre del 2019 deliberava di impugnare la deliberazione dell’ANAC.
Tutte queste persone comunque, secondo il consulente del comitato, non conoscevano la strategia comportamentale della Struttura Tecnica, infatti l’ANAC il 12 aprile del 2019 prot. 30365 chiedeva al responsabile della stazione appaltante e al dirigente del IV e del V settore nonché responsabile del procedimento arch. Antonio Lucera la documentazione grafica progettuale dei lavori in oggetto, tra cui anche la planimetria delle opere allegate alla relazione tecnica generale del progetto esecutivo, ma il problema era che questi documenti non potevano essere esibiti all’ANAC, dal momento che il 14 giugno del 2017 il responsabile aveva validato il progetto esecutivo, ma l’aveva fatto sapendo che egli stesso nel periodo di vacatio amministrativa tra amministrazione Dotoli e Tutolo aveva rilasciato il permesso a costruire senza avere a disposizione l’area per realizzare la piazzetta. Il problema dunque era quello: «Se tu non hai la disponibilità dell’area, perché vai a validare un progetto? La disponibilità infatti l’hanno avuta solo nel 2020, quindi anacronisticamente». Per Tibello bisognava poi considerare che solo l’avvocato era costato al Comune 22.000 euro: «In questo ricorso all’ANAC servivano nientemeno che due avvocati, ovvero un professore universitario e un avvocato vero e proprio; tuttavia hanno impiegato cinque anni per dichiarare inammissibile il ricorso, ma in realtà noi lo dicemmo già in assemblea nel 2019».
Abbiamo in seguito chiesto al vicepresidente del comitato quali conseguenze possa avere una sentenza del genere rispetto a questi atteggiamenti della Struttura Tecnica: «Il problema – ha chiarito Tibello – è che questa non poteva aspettare, perché il comitato aveva ottenuto il parere favorevole alla delocalizzazione da parte della Regione Puglia e del Ministero in riferimento all’area di viale Scarano». Adesso, comunque, quei documenti che all’epoca non potevano essere esibiti, con l’autorità di vigilanza dovrebbero venire fuori.
Vi è stato però un altro professionista, l’ing. Giovanni Di Croce, assessore all’Urbanistica nell’amministrazione pagnottara, che a dire di Tibello ha subito la stessa sorte di quei quattro consiglieri, infatti Di Croce (che a suo tempo ci risultra avesse ammonito il sindaco Tutolo e i colleghi di maggioranza circa la fallibilità dell'impugnativa contro l'ANAC addirittura anticipando gli effetti di una sentenza dello stesso TAR del Lazio in un caso perfettemente aderente a quello di Lucera, cosa poi verificatasi e richiamata nell'attuale sentenza ma cinque anni dopo) nel momento in cui il tribunale di Foggia accolse parzialmente, in materia di conguaglio, le somme richieste dal Comune, ai fini dell’appello ruppe la direttiva con la quale contro il comitato bisognava necessariamente nominare l’avvocato: ebbene, l’ingegnere si oppose con forza a tale proposito, quindi «nell’amministrazione successiva, nonostante fosse qualificato e conoscesse davvero la materia, non fu più rinominato assessore». In effetti il Comune di Lucera l'avvocata ce lo aveva eccome! E con tanto di convenzione. Perché nominarne un altro, portando a due la difesa e con un esborso che oggi potrebbe avrere conseguenze a titolo personale per chi operò quella scelta?
In ogni caso, va tenuto conto, a parere del consulente tecnico del Comitato 167, che la sentenza del TAR Lazio dice a chiare lettere che il ricorso è inammissibile. Ora, per la messa in esecuzione di tale sentenza sarà il difensore dello stesso comitato, l'avv. Fabrizio Lofoco, a decidere quale sarà l’iniziativa da intraprendere. L’aspetto sanzionatorio dovrebbe essere comunque minimo (da 500 a 50.000 euro), però tutto dipende per Tibello dall’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale deve necessariamente acquisire la documentazione che il Comune si è rifiutato di esibire, dalla quale ovviamente balzeranno fuori tutte le omissioni del caso.
Questi e molti altri particolari saranno esposti in una prossima assemblea del comitato.
Greta Notarangelo